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Regionali: agevolazioni per gli elettori sardi che vivono all’estero

23 Febbraio 2024

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Regionali: agevolazioni per gli elettori sardi che vivono all’estero

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Venerdì, 23 febbraio 2024

Sul sito istituzionale del Comune di Oristano è stato pubblicato l’avviso sulle agevolazioni destinate agli elettori sardi residenti all’estero: i cittadini emigrati, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Sardegna, hanno diritto a un rimborso delle spese di viaggio.

Il contributo è anticipato dai Comuni nel rispetto dei limiti sanciti dall’art. 4, comma 7, della L.R. 12 del 2013, previa presentazione da parte degli elettori di tutta la documentazione comprovante le spese sostenute.

Al fine di beneficiare del contributo per il rimborso delle spese di viaggio gli elettori AIRE devono:

  • essere iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) o avere in corso la procedura di iscrizione all’A.I.R.E. attestata dall’Ufficio Consolare dello Stato estero di provenienza;
  • per i cittadini emigrati, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Sardegna, che si recano all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali, nonché per i dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all’estero nell’ambito di attività scolastiche fuori dal territorio nazionale, sarà necessario produrre certificazione di residenza all’estero e documento che dimostri l’impiego lavorativo che si sta svolgendo all’estero (es. certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette di utenze residenziali, copia del contratto di lavoro, ecc.);
  • per i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963 e per i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero, sarà necessario produrre anche certificazione di residenza all’estero e documento che dimostri l’impiego lavorativo che si sta svolgendo all’estero (es. certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette di utenze residenziali, copia del contratto di lavoro, ecc.);
  • aver espresso il proprio voto esibendo la tessera elettorale regolarmente vidimata col bollo della sezione e la data di votazione o, in mancanza di essa, di una dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio che attesti l’avvenuta votazione, corredata della fotocopia di un documento di identità valido;
  • dimostrare con i biglietti dell’intero viaggio di essere arrivati entro i due mesi precedenti la data delle consultazioni (arrivo al Comune sardo) ed essere ripartiti non oltre i due mesi successivi alla data delle consultazioni stesse (partenza per lo stato estero).

È esclusa la possibilità di beneficiare del contributo per una sola tratta, anche se nei termini.

Nel caso in cui il viaggio di andata o di ritorno preveda più tratte, lo scalo non dovrà superare le 24 ore di sosta, pena la non rimborsabilità, salvo che la sosta superiore alle 24 ore non sia dovuta a cause di forza maggiore o motivi di salute che dovranno comunque essere documentati. Qualora l’itinerario individuato sia l’unico possibile e non si rientri nei casi sopra elencati, l’elettore dovrà comunicare via mail con il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto e spiegare l’impossibilità di altre modalità di viaggio. Il Comune provvederà a verificare preventivamente che l’itinerario previsto sia l’unico possibile e provvederà ad autorizzarlo.

Sono ammesse al contributo solamente le spese di viaggio documentate, oggettivamente riconducibili all’elettore e al tragitto percorso dallo stesso.

L’elettore dovrà presentare i biglietti (o la stampa del biglietto elettronico) da cui risultino in modo chiaro il nome, la data del viaggio, la tratta e l’importo pagato.

In caso di viaggio in aereo, è necessario conservare l’originale del tagliando delle carte di imbarco da allegare alla documentazione di viaggio (in caso di smarrimento della carta d’imbarco, l’elettore dovrà presentare al Comune di riferimento apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 nella quale dichiari le effettive date di imbarco sia per l’arrivo che per la partenza).

In caso di carta d’imbarco elettronica, l’elettore dovrà produrre copia informatica o cartacea al comune di iscrizione elettorale o mostrare il documento elettronico al funzionario incaricato del procedimento di rimborso, che sottoscriverà una dichiarazione, da allegare alla pratica, nella quale il funzionario dichiara di aver visionato la carta d’imbarco elettronica. Le carte d’imbarco relative al viaggio di ritorno, sia cartacee che elettroniche, o le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in caso di smarrimento di queste, dovranno essere fatte pervenire dall’elettore, in originale o in copia cartacea o elettronica, al Comune di riferimento, responsabile del rimborso. È altresì rimborsabile il viaggio in nave (limitatamente al costo dell’elettore), con il bus extraurbano e con il treno.

Sono ammesse al contributo le spese riferite all’elettore, comprovate da titoli di viaggio a mezzo aereo, nave, bus extraurbano e treno, purché il tragitto effettuato sia coerente con l’itinerario del viaggio dell’elettore e nei limiti degli importi massimi rimborsabili previsti dalla normativa vigente.

Se il biglietto è cumulativo verranno rimborsati i costi sostenuti dall’elettore e scorporati i costi eccedenti. Es. se il titolo di viaggio è intestato a due viaggiatori/elettori, il rimborso sarà effettuato rispettivamente nella misura del 50% del totale. Se il secondo viaggiatore non beneficia della norma (poiché non elettore AIRE) il rimborso del 50% andrà in favore esclusivo dell’elettore. Infine in caso di figli minorenni (paganti) l’importo del biglietto rimborsabile sarà solo quello del soggetto elettore e non dei figli.

Per i biglietti pagati con valuta diversa dall’euro si dovrà procedere alla conversione della valuta estera in euro, tenendo agli atti la stampa da cui si evinca il valore, al fine di evitare errori nella quantificazione della somma da erogare.

Sono escluse dal rimborso le spese sostenute per pedaggi autostradali, auto a noleggio con o senza conducente o di soggetti terzi, per parcheggi, per uso di taxi, del chilometraggio con mezzo proprio e il costo del passaggio auto in nave.

Non hanno diritto al contributo gli elettori che si trovano all’estero per motivi di studio o per lavoro a tempo determinato che non possono per legge trasferire la residenza all’estero.

Si intendono paesi europei non solo Stati appartenenti all’Unione Europea, ma tutti quei paesi territorialmente ricompresi nel continente “Europa”. Es: Svizzera, Regno Unito, Norvegia, Finlandia, Russia Europea, Turchia Europea. Inoltre, tutti i territori che si trovano sotto il governo di Paesi Europei ma che si trovano in altri continenti devono essere considerati Paesi extraeuropei. Sono le regioni definite ultraperiferiche dalla stessa UE (attualmente le regioni ultraperiferiche sono nove: — cinque dipartimenti d’oltremare francesi – Martinica, Mayotte, Guadalupa, la Guyana francese e Riunione; — una comunità d’oltremare francese – Saint-Martin; — due regioni autonome portoghesi – Madera e le Azzorre; — una comunità autonoma spagnola – le isole Canarie).

L’agevolazione prevista è commisurata all’importo effettivamente sostenuto per le spese di viaggio e comunque fino ad un massimo di euro 250,00 per gli elettori che provengono dai paesi europei ed euro 1.000,00 da quelli extraeuropei.

MODALITÀ DI RIMBORSO
I rimborsi avverranno esclusivamente mediante accredito in conto corrente. Nel caso, pertanto, di richiesta di accredito in conto sarà necessario fornire il codice IBAN e se si tratta di conto estero area SEPA (Single Euro Payments Area) o extra-SEPA sarà necessario anche lo SWIFT (o BIC), un codice che identifica la banca che riceve il bonifico, ed, inoltre, per pagamenti verso gli USA il codice ABA (codice banca del beneficiario). Nel caso di delega alla riscossione del contributo è necessario compilare l’apposito modulo allegato.

Gli interessati devono presentarsi al Comune di Oristano (Palazzo degli Scolopi, piazza Eleonora, presso la sala maggioranza) e consegnare la documentazione occorrente domenica 25 febbraio dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 20, oppure lunedì 26 febbraio dalle 9 alle 12.

Redazione2
23 Febbraio 2024

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