Lunedì, 30 settembre 2024
“Non sussiste alcun obbligo di pubblicazione dei nominativi degli aggiudicatari di un’asta pubblica di patrimonio immobiliare comunale”. Lo ha chiarito la dirigente del settore Programmazione e gestione delle risorse del Comune di Oristano, Maria Rimedia Chergia, che – per rispondere a un’interrogazione presentata da cinque consiglieri comunali della minoranza – ha inviato una nota al sindaco Massimiliano Sanna.
La polemica era nata in seguito all’aggiudicazione delle aste per l’alienazione di alcuni lotti edificabili a Torre Grande. Nelle scorse settimane Francesco Federico (Oristano democratica e possibile), Efisio Sanna, Francesca Marchi, Carla Della Volpe (Oristano più) e Massimiliano Daga (Partito Democratico) avevano chiesto che si facesse chiarezza e si verificassero “eventuali riconducibilità, in termini diretti o parentela, degli acquirenti (persone fisiche o amministratori di persone giuridiche) con figure presenti nell’attuale amministrazione comunale”. Era poi emerso che ad aggiudicarsi uno dei lotti della borgata marina era stata una società il cui amministratore pro tempore è nipote dell’assessore comunale al Patrimonio Ivano Cuccu, esponente dell’esecutivo in quota Oristano al Centro.
In aula, il capogruppo di Oristano al Centro Giuliano Uras aveva difeso il suo assessore, attaccando i consiglieri dell’opposizione e chiedendo la censura per i firmatari dell’interrogazione.
In particolare, la minoranza aveva chiesto che si facesse luce su due determine. La prima – dello scorso febbraio – riguarda due lotti aggiudicati a un acquirente identificato come B. Casula e uno alla Baby Company srl. Con la seconda determina – che invece è di luglio – gli uffici avevano invece assegnato gli altri quattro lotti, senza però indicare i nominativi degli aggiudicatari.
Nella prima determina comparivano i riferimenti agli acquirenti perché “ai soli fini dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza”, scrive la dirigente Maria Rimedia Chergia, “la procedura, pur se regolamentata dal Reg. Decreto n. 827 del 1924, è stata assimilata a quella relativa alle gare d’appalto per l’aggiudicazione di lavori servizi e forniture, disciplinata invece dal D.Lgs. n. 36/2023 (codice dei contratti), per le quali l’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013”. In seguito, però, i funzionari del Comune hanno invece accertato che “l’aggiudicazione successiva a un’asta pubblica […] non può essere assimilata, per nessun aspetto, all’aggiudicazione derivante dall’esperimento di una gara d’appalto”. Per questa ragione la seconda determina non presenta alcun riferimento agli aggiudicatari.
“Nel contempo”, ha spiegato Chergia, “non si è ritenuto di procedere alla rimozione dei nominativi contenuti nella prima determina in quanto i dati personali non consentivano la facile identificazione delle persone fisiche risultate aggiudicatarie, ma solo della persona giuridica, per la quale non vigono le norme in materia di privacy”.
La dirigente comunale ha spiegato che “non sussistendo una base giuridica per la pubblicazione dei dati relativi ai soggetti aggiudicatari di un’asta per la dismissione del patrimonio pubblico, sia da ritenere prevalente la necessità di scongiurare eventuali rischi connessi a violazione di norme regolamentanti la pubblicazione di dati personali, alle quali conseguono severe sanzioni in materia di privacy”.
Chergia, inoltre, ha evidenziato che “entrambe le aste di dismissione del patrimonio immobiliare si sono svolte in sedute pubbliche e in presenza di diversi testimoni”.