Vaccinati, guariti, con tampone negativo? Più liberi, in attesa del certificato verde covid-19

La novità introdotta dall'ultimo decreto del Governo

Immagine simbolica

Martedì, 4 maggio 2021

Per la “certificazione verde Covid-19”, introdotta con l’ultimo decreto del Governo, bisognerà attendere ancora qualche settimana. Ma già adesso dalla Sardegna arancione ci si può spostare verso le altre regioni italiane se si dimostra di aver completato la vaccinazione, di essere guariti dal Covid-19 o di aver fatto un tampone negativo nelle ultime 48 ore.

Per il momento non c’è un modello di certificato verde. Per averlo dovremo attendere un ulteriore decreto che allinei il documento italiano al “Digital Green Certificate” europeo. Dopo una fase di sperimentazione, che sarà avviata il 10 maggio, il nuovo sistema che garantisce maggiore libertà di movimento entrerà in vigore dal 1° giugno.

Nell’attesa, hanno valore di “certificazioni verdi” altri documenti che vengono rilasciati a persone vaccinate, a chi è guarito dal covid e ha cessato l’isolamento, e infine a chi ha effettuato un test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo.

Le tre certificazioni hanno tempi di validità e modalità di rilascio differenti. La prima (vaccinazione) ha una validità di sei mesi dal completamento dell’ultima dose di vaccino. Viene rilasciata su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria o dal sanitario che effettua la vaccinazione, al momento stesso dell’effettuazione dell’ultima somministrazione prevista. La certificazione è disponibile anche nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato.

Chi ha già completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del decreto-legge può richiedere la certificazione verde covid-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario o alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura.

La certificazione verde covid-19 per avvenuta guarigione ha una validità di sei mesi dal test di conferma ed è rilasciata su richiesta, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura nella quale è avvenuto il ricovero o, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. Anche questa è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. La certificazione cessa di avere validità se, nell’arco dei sei mesi previsti, la persona guarita viene nuovamente identificata come positiva al SARS-CoV-2.

Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto-legge sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo.

Ha una validità di sole 48 ore, invece, la certificazione verde COVID-19 per tampone negativo. Anche questa viene prodotta, su richiesta, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test previsti o dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

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